Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato si è pronunciato sospendendo in via cautelare il decreto del
Ministero della Salute che aveva inserito il CBD (cannabidiolo) tra i medicinali stupefacenti. Una
decisione che riaccende il dibattito su una materia complessa, spesso raccontata in modo confuso, e
che richiede una distinzione fondamentale: la questione riguarda esclusivamente le composizioni
orali di CBD, in particolare gli oli, e non coincide con il tema della cannabis light, che continua
invece a essere oggetto di una repressione molto più ampia e aggressiva.
Le origini del decreto sul CBD
La vicenda ha radici lontane. Era l’ottobre 2020 quando l’allora ministro della Salute Roberto
Speranza emanò un primo decreto volto a includere le preparazioni orali a base di CBD
nell’elenco dei farmaci stupefacenti. Le immediate contestazioni di pazienti, medici e operatori del
settore portarono alla sospensione del provvedimento alla fine dello stesso mese, senza però una
revoca definitiva. Il contesto internazionale, già allora, appariva chiaro: l’Organizzazione
Mondiale della Sanità aveva stabilito che il CBD non è uno stupefacente, raccomandando di non
inserirlo in alcuna tabella di controllo. Ancora più rilevante la sentenza del 2019 della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, che sancì che il CBD non può essere considerato sostanza
stupefacente e che i prodotti legali a base di CBD devono poter circolare liberamente all’interno
dell’UE.
Dal governo Meloni al Consiglio di Stato
Nel 2023 il decreto viene riproposto identico dal governo Meloni. L’associazione Imprenditori
Canapa Italia presenta ricorso e il Tar sospende nuovamente il provvedimento, rinviando la
decisione di merito. Prima che il tribunale possa pronunciarsi, però, nell’estate 2024 il governo
emette un nuovo decreto. Questa volta il Tar respinge la sospensiva, consentendo l’entrata in
vigore della norma. Le associazioni ricorrono quindi al Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha
sospeso il decreto in via cautelare, riaprendo lo scenario di incertezza normativa.
CBD e cannabis light: due piani diversi
È essenziale evitare sovrapposizioni improprie.
Il decreto riguarda esclusivamente le preparazioni orali di CBD. La cannabis light
(infiorescenze, derivati e filiera commerciale) è invece colpita da azioni repressive autonome,
basate su sequestri, controlli e interpretazioni restrittive che non dipendono direttamente dal
decreto sul CBD. Si tratta di due fronti distinti, anche se spesso comunicativamente confusi.
Punti chiave della vicenda
- Il CBD non è considerato stupefacente da OMS e UE.
- Il decreto riguarda oli e composizioni orali, non l’intera canapa.
- Il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto in via cautelare.
- La repressione della cannabis light segue un’altra logica normativa.
FAQ – Domande frequenti sul decreto CBD
Il CBD è stato dichiarato illegale?
No. Il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto che lo classificava come stupefacente in ambito
farmaceutico.
Il decreto riguarda la cannabis light?
No. Riguarda esclusivamente le preparazioni orali di CBD, come gli oli.
Gli oli di CBD sono stupefacenti?
Secondo l’OMS il CBD non è uno stupefacente e ha raccomandato che non venga inserito in nessun
tabella a livello internazionale.
Cosa dice l’Unione europea sul CBD?
La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il CBD non è uno stupefacente e può circolare
liberamente se legale nello Stato membro di origine.
La cannabis light è stata “salvata” da questa decisione?
No. La cannabis light resta oggetto di azioni repressive distinte, non direttamente collegate al
decreto sul CBD.


