Le preparazioni orali a base di CBD sono inserite nella tabella dei medicinali, sezione B
Riassunto della sentenza TAR Lazio n. 7519/2025 (RG 13869/2023)
Contesto del ricorso:
La società Sviluppo S.r.l., titolare del “Cannabis Store Amsterdam” di Roma, ha impugnato diversi decreti del Ministero della Salute che prevedevano l’inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per uso orale di CBD (cannabidiolo) estratto da cannabis, sostenendo che tale inserimento fosse illegittimo, in quanto:
• non vi sarebbero prove scientifiche sufficienti della pericolosità o della capacità del CBD di indurre dipendenza;
• violerebbe il principio di proporzionalità e il diritto europeo (TFUE);
• danneggerebbe un intero settore produttivo basato sulla legalità e su normative italiane ed europee (es. Legge 242/2016).
Evoluzione normativa:
• D.M. 1° ottobre 2020: prima introduzione del CBD orale in tabella B dei medicinali.
• D.M. 28 ottobre 2020: sospensione dell’entrata in vigore in attesa di ulteriori approfondimenti.
• D.M. 7 agosto 2023: revoca della sospensione e “riattivazione” del D.M. 2020.
• D.M. 27 giugno 2024: nuovo decreto che reitera l’inserimento del CBD orale in tabella B, revocando tutti i precedenti.
Decisione del TAR:
1. Il ricorso principale contro il D.M. 7 agosto 2023 viene dichiarato improcedibile perché il decreto è stato revocato da un provvedimento successivo (D.M. 27 giugno 2024).
2. Il ricorso per motivi aggiunti contro il nuovo D.M. 27 giugno 2024 viene respinto.
Motivazioni della sentenza:
• Il Ministero della Salute ha legittimamente applicato il principio di precauzione, previsto dal diritto europeo e nazionale, in presenza di incertezza scientifica riguardo alla sicurezza dell’uso orale del CBD.
• I pareri dell’ISS e del Consiglio Superiore di Sanità, pur riconoscendo che non ci sono prove certe di pericolosità del CBD in sé, evidenziano rischi derivanti dalla mancanza di standardizzazione, dalla possibile presenza di THC nei prodotti e da interazioni farmacologiche.
• La cannabis intera è classificata come stupefacente dalla normativa italiana e internazionale, e non esistono prove certe che i composti orali contenenti CBD (non purificati) siano del tutto privi di rischi.
• Il Ministero non ha inserito il CBD puro in tabella, ma le “composizioni per somministrazione orale di CBD ottenuto da estratti di cannabis”, in cui è possibile la presenza anche di THC o altre sostanze attive.
• Il TAR riconosce che non serve la certezza del rischio, ma che è sufficiente una ragionevole documentazione scientifica che dimostri un rischio potenziale per giustificare misure precauzionali.
Conclusione:
• Il decreto del 27 giugno 2024 è legittimo.
• La scelta del Ministero si basa su una valutazione tecnico-scientifica sufficiente a giustificare l’inserimento in tabella.
• Il ricorso è respinto.
• Spese compensate, data la novità e complessità della questione.


