L’argomento della regolamentazione della cannabis legale Italia è sempre molto attuale. Ultimo argomento di discussione è stato, recentemente, gli estratti di CBD considerati come stupefacenti dal Parlamento. Lo scorso primo ottobre infatti, il Ministero della Salute ha emanato un decreto, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale si legge:
“Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per somministrazione ad uso orale di Cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.
In altre parole questo significa che il Ministero cerca in qualche modo di far considerare l’olio di CBD uno stupefacente, ponendo il suo impiego nelle esclusive mani delle case farmaceutiche. Il Ministero della Salute ha voluto giustificare il decreto con le seguenti parole:
“Attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio centralizzata da parte dell’European Medicines Agency (EMA) e che lo stesso medicinale è controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all’AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut”.
Cannabis Legale Italia: cosa dice l’OMS
L’Organizzazione mondiale per la Sanità si era già espressa in passato in merito alla cannabis light Italia (in generale di tutti i paesi) sostenendo che i prodotti a base di CBD o contenenti CBD e THC sotto la soglia dello 0,2%, non devono essere inseriti nelle tabelle delle sostanze psicotrope. Quindi per l’ONS la cannabis light e il CBD non sono sostanze stupefacneti.
Cannabis legale Italia: la situazione fino al 30 settembre
Prima dell’entrata in vigore del decreto sopracitato, il mondo della canapa industriale era regolamentato dalla legge n°242/2016 e prima ancora dalla circolare europea allora vigente.
La legge 242, per quanto potesse essere incompleta e lacunosa, rappresentava comunque uno spiraglio di luce per le migliaia di imprenditori del mondo cannabico. Adesso purtroppo la filiera italiana ha accusato un duro colpo a seguito del decreto del primo ottobre scorso. Quello che è maggiormente temuto dagli operatori del settore è la presa del Monopolio di Stato sulla cannabis light e su tutti i suoi derivati.
Cannabis Legale Italia e Federcanapa
Federcanapa, Federazione della canapa italiana, è nata il 20 febbraio del 2016. Creata per dare voce e sostegno alla filiera italiana della canapa e a tutti i suoi operatori. Il suo scopo principale è quello di tutelare gli interessi dei coltivatori e dei primi trasformatori di canapa (cannabis sativa legale). A tale scopo sostiene e promuove ricerca e sviluppo di settore. Fornisce inoltre informazioni attendibili, scientificamente corrette, sui metodi di coltivazione e lavorazione della pianta di canapa.
Ogni singola azione improntata da Federcanapa risponde a precisi e rigorosi criteri ecologicamente e socialmente sostenibili. L’associazione si è quindi subito schierata dalla parte degli operatori di settore. Schierata contro il decreto del Ministero della Salute del primo ottobre e ha deciso pertanto di ricorrere al TAR.
L’obiettivo è quello di impugnare il decreto del Ministero della Salute. Federcanapa, sostenuta anche da EIHA (Associazione Europea per la Canapa industriale) ha dichiarato:
“Il provvedimento, infatti, da un lato riconosce le innegabili proprietà farmacologiche delle preparazioni contenenti cannabidiolo. Rappresenta inoltre una logica conseguenza dell’immissione in commercio dell’Epidiolex (farmaco a base di CBD). Dall’altro include tutti gli estratti di canapa nella nozione di “stupefacenti” a prescindere da ogni basilare distinzione tra canapa industriale e canapa stupefacente. Questo in base al contenuto del principio attivo THC che, come noto, risulta l’unico principio attivo della cannabis in grado, oltre una certa soglia, di produrre efficacia drogante”.
Federcanapa ha inoltre ribadito che:
“Le destinazioni per la canapa industriale – ha ribadito Federcanapa – sono infatti consentite dalla legge entro limiti ben definiti sull’impiego di alcune parti della pianta ed entro definiti limiti di THC nel prodotto finito (zero THC nei cosmetici e i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale sugli alimenti del 4 novembre 2019). L’inserimento tout court degli estratti di canapa nella tabella medicinali del Testo Unico Stupefacenti comporta dubbi interpretativi che rischiano di compromettere anche le attività di estrazione ammesse dalla legge. Inoltre la posizione del Ministero è in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi, che hanno escluso l’assoggettabilità dell’Epidiolex tra gli stupefacenti, ed è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di organizzazione del mercato comune e di antitrust”.
La strada quindi per giungere ad una soluzione del problema sarà quindi lunga e piena di insidie.