Si è sempre fatto un gran parlare della legalizzazione della marijuana light. In questi ultimi anni il dibattito, a livello parlamentare, è stato più vivo che mai. La normativa italiana infatti prevede delle lacune piuttosto ingenti che non accennano ad essere colmate. La cannabis light e la possibilità di fumare erba stanno infatti incontrando qualche difficoltà nel Bel Paese, ad avere una regolamentazione chiara e precisa.
La legge di riferimento rimane ancora la n°242/2016, con qualche variante ed aggiunta data da alcune sentenze della Corte di Cassazione del 2018 ed una rapida revisione del 2019. Quest’anno la proposta di argomentare di nuovo il tema in parlamento, si è scontrata contro un muro di reticenza e disinteresse.
Fumare erba: leggi e restrizioni
Partiamo dall’inizio e dalla legge che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento della normativa italiana: Legge del 2 dicembre 2016 n°242.
Vediamo intanto gli obiettivi. In Gazzetta ufficiale possiamo leggerne la versione completa. Riportiamo uno stralcio per identificare e sottolineare le finalità:
“… La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa…”
La legge è stata pensata in relazione alla coltivazione della canapa.
“… La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole…”
La cannabis legale è quindi a tutti gli effetti riconosciuta come pianta agricola.
“… alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca….”
Si fa quindi riferimento anche alla produzione di prodotti derivati, semilavorati e non. LA legge inoltre stabilisce la Liceità della coltivazione, gli Obblighi del coltivatore, i Limiti di THC negli alimenti, la Riproduzione della semente e la Tutela del consumatore.
In particolare i limiti di THC nella cannabis light sono stati fissati inferiori allo 0,2%, con un’oscillazione prevista fino allo 0,6%. Questo significa che il venditore è depenalizzato se il prodotto rispetta i limiti imposti dalla norma, ma il raccolto è soggetto al sequestro e il commerciante multato amministrativamente se le percentuali fossero superiori.
Questa legge norma l’utilizzo e la vendita della marijuana light, ma al tempo stesso non ne riconosce l’uso a scopo ricreativo (né lo proibisce).
Le sanzioni previste
Oltre la legge 242/2016, quella Fini-Giovanardi del 21 febbraio 2006 n°49, ha escluso la responsabilità penale del caso di detenzione per uso personale di cannabis legale e cannabis psicoattiva. In altre parole sono previste semplicemente delle sanzioni amministrative.
Le sanzioni previste sono:
- sospensione della patente di guida (in caso di controllo al volante)
- sospensione di eventuali certificati di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificati di idoneità alla guida di ciclomotori
- divieto di conseguire certificati ed abilitazioni nei successivi tre anni
- sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto a conseguirla
- sospensione del passaporto o di documento equipollente (o divieto di conseguimento di entrambi)
- In caso di soggetto straniero possibile sospensione del visto di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguimento
La legge precedente quindi fa riferimento esclusivamente ad illeciti amministrativi, mentre la n°242/2016 non ne fa alcuna menzione (ecco appunto il vuoto normativo a cui facevamo riferimento ad inizio articolo).
Fumare erba: denuncia di illecito
Come conseguenza del controllo da parte delle autorità, vi è una convocazione nella Prefettura di competenza. Dopo di che si aprono due scenari diversi. É possibile ricevere un semplice e formale ammonimento a non fare più uso di sostanze, oppure sono applicate le sanzioni amministrative sopra indicate.
La decisione spetta all’ufficiale delle forze dell’ordine. Molto spesso le forze dell’ordine procedono soltanto al sequestro della cannabis, ma solo nel caso in cui si tratti di cannabis psicotropa. Per il possesso e l’uso di cannabis legale infatti non sono previste sanzioni amministrative (ma deve poter essere provato che si tratta di marijuana light. Importante quindi scontrino e confezione).
Decreto Milleproroghe 2020: liberalizzazione della cannabis sativa legale
Nel gennaio del 2020 il senatore Mantero, più altri 30 deputati di sinistra, ha avanzato un emendamento a favore del commercio e dell’utilizzo della cannabis light. L’occasione si è presentata con il Decreto Milleproroghe.
Il decreto è così chiamato perché si rivolge a risolvere situazioni urgenti entro la fine dell’anno in corso. L’emendamento di Mantero era volto alla legalizzazione della cannabis light e di tutti i suoi derivati. Purtroppo la Commissione degli Affari Costituzionali e Bilancio della Camera ha bloccato la proposta, etichettandola come: “ proposta emendativa non strettamente attinente alla materia”.
Siamo quindi ancora in alto mare per risolvere definitivamente la questione. La speranza è che in futuro, vi sia un sostanziale sblocco della situazione e una presa di coscienze e di posizione che portino ad una definizione chiara della normativa in questione.